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Data di pubblicazione: 27 luglio 2023
Data di riferimento: 27 luglio 2023

22756

Cassazione

Con specifico riguardo alla violazione prevista dall'art. 218, comma 6, CDS le relative sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie si applicano non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all'adozione formale del provvedimento del prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo di ritiro della patente da parte degli agenti accertatori (e prima dell'adozione formale del suddetto provvedimento prefettizio), preordinato all'irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l'efficacia.

 

ORDINANZA CORTE CASSAZIONE del 27 luglio 2023, n. 22756

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

 

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

 

Rilevato che:

 1. - omissis - propose opposizione avverso il provvedimento del prefetto di Udine del 25/02/2019 di revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria ex art. 218, comma 6, c.d.s., perché lo stesso circolava abusivamente durante il periodo di sospensione della patente, e sostenne l'illegittimità della revoca che, a suo avviso, non poteva essere emessa prima che fosse divenuto definitivo il provvedimento che aveva accertato la violazione principale e che, inoltre, calcolava il tempo per conseguire una nuova patente senza scomputare il c.d. presofferto;

 

2. il Giudice di Pace di Tolmezzo, con sentenza n. 32/2019, rigettò il ricorso;

 

3. il Tribunale di Udine, nel contraddittorio con l'U.T.G. di Udine, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto l'appello del - omissis -;

 4. per la cassazione della sentenza d'appello, ricorre lo stesso - omissis -, sulla base di due motivi, illustrati da memoria; il citato U.T.G. è rimasto intimato;

 

Considerato che:

 1. con il primo motivo di ricorso ["Ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. si denuncia la violazione e/o falsa interpretazione degli artt. 218 co. 6 d.lgs. 285/1992 (CdS) e art. 219 co. 2 d.lgs. 285/1992 (CdS)"], il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver correttamente interpretato le disposizioni menzionate nella rubrica del motivo in base alle quali la sanzione accessoria della revoca della patente può essere applicata soltanto al momento dell'accertamento definitivo della violazione principale;

 

1.1. il motivo non è fondato;

 1.2. si osserva che, sul piano normativo, l'art. 218, comma 6, ("Sanzione accessoria della sospensione della patente") del codice della strada dispone: "Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo"; l'art. 219, comma 2, ("Revoca della patente di guida") del codice della strada dispone: "Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri";

 1.3. in base all'univoco tenore testuale delle riportate norme, il prefetto emette l'ordinanza di revoca della patente dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni per le quali la legge la prevede (recte: di una delle condizioni per le quali la legge la contempla); si pensi ad esempio al caso in esame: in aderenza al chiaro dettato delle citate disposizioni del c.d.s, il prefetto doveva emettere l'ordinanza di revoca della patente dopo avere controllato che ne sussistessero le condizioni, rappresentate nella specie dalla circolazione abusiva nel periodo di sospensione della patente. Questo e nient'altro era tenuto ad accertare il prefetto prima di irrogare la sanzione accessoria della revoca della patente, e ciò è effettivamente accaduto;

 1.4. il giudice d'appello ha correttamente interpretato le disposizioni che regolano la fattispecie che, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, non prevedono il previo accertamento definitivo (in sede amministrativa e/o giudiziale) della violazione "a monte", quale condizione legale necessaria ai fini dell'emissione del provvedimento prefettizio applicativo della sanzione accessoria della revoca della patente;

 1.5. sul punto è sufficiente dare atto del consolidato orientamento della giurisprudenza, di legittimità e costituzionale, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, secondo cui, con specifico riguardo alla violazione prevista dall'art. 218, comma 6, c.d.s., le relative sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie si applicano non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all'adozione formale del provvedimento del prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo di ritiro della patente da parte degli agenti accertatori (e prima dell'adozione formale di detto provvedimento prefettizio), preordinato all'irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l'efficacia;

 1.6. il principio è stato enunciato da Cass. n. 23457/2011 (seguita da Cass. n. 7704/2019), la quale è pervenuta al predetto risultato ermeneutico valorizzando la ratio del precetto normativo e la finalità tutelata dal legislatore pur in presenza di un dato formale riferito alla circolazione abusiva "durante il periodo di sospensione della patente" (che — si noti — non menziona in maniera specifica la necessità dell'adozione preventiva di un provvedimento formale prefettizio che disponga la misura sospensiva). In proposito, con la richiamata ordinanza, è stato messo in rilievo (anche alla luce del precedente rappresentato da Cass. pen. 02/10/1997, n. 10310) come la guida successiva al materiale ritiro della patente, ancorché precedente l'adozione formale del provvedimento di sospensione da parte dell'autorità amministrativa al quale è funzionalmente ed inscindibilmente collegato, configuri la violazione di cui all'art. 218, comma 6, c.d.s. Invero, diversamente dal ritiro della patente di guida previsto dall'art. 216 c.d.s. (che è qualificato come una sanzione accessoria da applicarsi nei casi indicati dallo stesso codice della strada, che accede ad una sanzione principale), il ritiro del documento abilitativo alla guida che rinviene la sua disciplina nell'art. 218, c.d.s. non è propriamente catalogabile come sanzione accessoria, ma attiene ad una fase procedimentale propedeutica e direttamente funzionale all'applicazione della sospensione della patente di guida che, invece, è propriamente definibile come sanzione accessoria. Si aggiunga che la Corte costituzionale, con sentenza n. 330 del 1998, ha statuito che pur essendo la sospensione della patente classificata come sanzione accessoria, requisito imprescindibile per garantirne l'efficacia è l'immediatezza dell'intervento della P.A., il quale si connota, oltre che per un profilo punitivo, anche e soprattutto per la funzione preventiva, mirando ad impedire che il conducente colto in violazione delle disposizioni del c.d.s. prosegua in un'attività potenzialmente creativa di pericoli ulteriori. La stessa Corte costituzionale ha precisato che, proprio nel caso particolare previsto dall'art. 218, c.d.s., l'attività dell'agente accertatore è da considerarsi strumentale alla successiva applicazione della sanzione da parte del prefetto, della quale anticipa gli effetti e l'effettività della misura sospensiva rimane assicurata proprio dal ritiro della patente, la quale viene messa rapidamente a disposizione dello stesso prefetto. L'anticipazione della sanzione risponde, dunque, alla necessità di garantire immediatamente le anzidette finalità di prevenzione;

 successivamente, l'iter si completa attraverso l'acquisizione degli ulteriori elementi da parte del prefetto, che possono portare alla conseguente conferma, oppure alla revoca, del provvedimento adottato dall'agente, il che si pone in evidente armonia con l'impostazione sistematica complessiva del codice della strada, che non può considerarsi in contrasto con il principio di buon andamento della P.A. Pertanto, la violazione riconducibile all'art. 218, comma 6, c.d.s., deve considerarsi applicabile persino quando (in un momento anteriore a quello che rileva nella fattispecie in esame) la circolazione abusiva avviene anche nel corso del periodo di ritiro della patente preordinata all'irrogazione della sua sospensione, della quale anticipa l'efficacia (e di cui, perciò, persegue la stessa funzione), oltre che, naturalmente (ed è il nostro caso), quando la suddetta circolazione illecita si verifichi successivamente al momento dell'adozione formale del provvedimento di sospensione della patente;

 2. con il secondo motivo ["Ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. si denuncia la violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 219 co. 3 bis CdS"], il ricorrente lamenta che la disciplina dell'art. 219 comma 3-bis, c.d.s., in tema di revoca quale conseguenza di una violazione amministrativa, prevede un trattamento più afflittivo rispetto all'ipotesi di cui al comma 3-ter dello stesso articolo, che riguarda la revoca a seguito della commissione di reati. Si sostiene, infatti, che mentre in tale ultima ipotesi ai fini del rilascio di una nuova patente si tiene conto della decorrenza di tre anni effettivi, nel nostro caso il biennio che deve trascorrere prima che l'interessato possa conseguire una nuova patente comincia a decorrere nel momento in cui la revoca della patente è divenuta definitiva. Donde la necessità di calcolare il c.d. presofferto decorrente dalla revoca provvisoria della patente;

 

2.1. questo motivo è inammissibile;

 2.2. innanzitutto, esso non rivolge alcun rilievo critico alla decisione d'appello; inoltre, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire in analoga fattispecie (cfr. Cass. 27/12/2022, n. 37832, in connessione con Cass. 20/05/2019, n. 13508), il c.d. presofferto assume rilevanza non già in caso d'impugnazione della revoca della patente, bensì nella (diversa) ipotesi d'impugnazione del diniego di rilascio di una nuova patente fondato sul mancato decorso del termine di legge;

 

3. in definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato;

 

4. nulla si dispone in punto di spese del presente giudizio di legittimità, nel quale la parte vittoriosa non ha svolto attività difensiva;

 

Per questi motivi

 

Rigetta il ricorso.

 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

 

Così deciso in Roma, in data 12 luglio 2023.

  

 

 

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2023.

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